IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Vista  la  sentenza  della Corte costituzionale n. 396 del 7 aprile
1988  che  ha  dichiarata  la  illegittimita'   costituzionale,   per
violazione  dell'art.  38 della Costituzione, dell'art. 1 della legge
17 luglio 1890, n. 6972, recante norme sulle istituzioni pubbliche di
assistenza e beneficienza, nella parte in cui non prevede che le IPAB
regionali ed infraregionali possano continuare a sussistere assumendo
la personalita' giuridica di diritto privato, qualora abbiano tutti i
requisiti di una istituzione privata;
  Ritenuto,   peraltro,   che   nella   predetta  sentenza  la  Corte
costituzionale ha espressamente osservato che, pur in mancanza di una
apposita normativa, appare possibile procedere all'accertamento della
sussistenza dei requisiti di istituzione privata delle IPAB regionali
ed   infraregionali   seguendo  la  via  amministrativa,  sulla  base
dell'esercizio dei poteri di cui sono titolari sia  l'amministrazione
statale   che   quella   regionale   in   tema   di   riconoscimento,
trasformazione ed estinzione delle persone giuridiche private;
  Ritenuto,  altresi',  che  con l'art. 14 del decreto del Presidente
della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, si e' provveduto a  delegare
alle  regioni  le  funzioni  amministrative  degli  organi centrali e
periferici dello Stato, concernenti  le  persone  giuridiche  di  cui
all'art.  12  del  codice  civile,  che  operino,  tra l'altro, nella
materia dell'assistenza  e  della  beneficienza  pubblica  e  le  cui
finalita'   statutarie  si  esauriscano  nell'ambito  delle  regioni,
sicche' le autorita' competenti all'accertamento,  a  domanda,  della
natura  privata  delle IPAB regionali ed infraregionali devono essere
identificate nelle regioni;
  Ritenuta,  l'opportunita',  in  esito  alla  sentenza  della  Corte
costituzionale n. 396 del 7 aprile 1988, di impartire  le  necessarie
direttive,  ai  sensi  dell'art.  4  del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, tramite i commissari  di  Governo,
per  l'esercizio delle funzioni amministrative delegate alle regioni,
in materia di riconoscimento della personalita' giuridica di  diritto
privato  dalle  IPAB  regionali  ed  infraregionali  che  ne facciano
richiesta, anche allo scopo di garantire ed assicurare la  necessaria
uniformita'  sull'intero  territorio  nazionale  dell'esercizio delle
funzioni delegate ed anche in considerazione  della  rilevanza  degli
interessi costituzionali coinvolti;
  Considerato,  altresi',  che  con  la  sentenza sopra ricordata, la
Corte costituzionale ha pure indicato nell'art. 17  del  decreto  del
Presidente  della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348, recante norme di
attuazione dello statuto speciale per la  Sardegna,  e  nell'art.  30
della legge regionale siciliana n. 22 del 1986, i referenti normativi
da assumere come utile punto di riferimento, in quanto espressivi  di
principi   generali   dell'ordinamento,   al   fine  di  valutare  la
sussistenza nelle IPAB regionali ed infraregionali dei requisiti  che
consentano   alle   stesse  di  conseguire  il  riconoscimento  della
personalita' giuridica di diritto privato;
  Visto l'art. 5, comma 1, lettera f), della legge 23 agosto 1988, n.
400;
  Visti  gli  articoli  4,  terzo  comma,  12  e  22  del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
  Visto l'art. 2, comma 3, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n.
400;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 16 febbraio 1990;
  Sulla  proposta del Ministro per gli affari regionali ed i problemi
istituzionali;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  1.   Le  istituzioni  pubbliche  di  assistenza  e  beneficienza  a
carattere regionale ed  infraregionale  che  chiedano  alle  regioni,
nell'ambito  delle quali svolgono le proprie finalita' istituzionali,
il  riconoscimento  della  loro  personalita'  giuridica  di  diritto
privato, presenteranno apposita domanda secondo le forme ed i modi di
cui all'art. 2 delle disposizioni di attuazione del codice civile.
  2.  Ai  fini  dell'esame delle domande di cui al comma 1 le regioni
provvederanno secondo  gli  ordinari  procedimenti  previsti  per  il
riconoscimento  della  personalita'  giuridica  di  diritto  privato,
curando, peraltro, una tempestiva effettuazione dei medesimi.
  3.  Sono  riconosciute  di  natura  privata  quelle istituzioni che
continuino   a   perseguire   le   proprie   finalita'    nell'ambito
dell'assistenza, in ordine alle quali sia alternativamente accertato:
    a) il carattere associativo;
    b)  il  carattere  di  istituzione  promossa  ed  amministrata da
privati;
    c) l'ispirazione religiosa.
  4.  Ai  fini  del riconoscimento di cui al comma 3 sono considerate
istituzioni a carattere associativo quelle  per  le  quali  ricorrano
congiuntamente i seguenti elementi:
    a) costituzione dell'ente per iniziativa volontaria dei soci o di
promotori privati;
    b) esistenza di disposizioni statutarie che attribuiscano ai soci
un ruolo qualificante nel governo e  nell'amministrazione  dell'ente,
nel   senso  che  i  soci  provvedano  alla  elezione  di  una  quota
significativa dei componenti dell'organo collegiale deliberante;
    c)  esplicazione  dell'attivita' dell'ente anche sulla base delle
prestazioni volontarie dei soci.
  5.  Ai  fini del riconoscimento di cui al comma 3, sono considerate
istituzioni promosse ed amministrate da privati quelle per  le  quali
ricorrano congiuntamente i seguenti elementi:
    a)  atto  costitutivo  o  tavola di fondazione posti in essere da
privati;
    b)  esistenza  di  disposizioni  statutarie  che  prescrivano  la
designazione da parte di associazioni o di soggetti  privati  di  una
quota significativa dei componenti dell'organo deliberante;
    c)  che  il patrimonio risulti prevalentemente costituito da beni
risultanti  dalla  dotazione  originaria   o   dagli   incrementi   e
trasformazioni  della stessa ovvero da beni conseguiti in forza dello
svolgimento dell'attivita' istituzionale.
  6.  Ai  fini  del riconoscimento di cui al comma 3 sono considerate
istituzioni di ispirazione religiosa quelle per  le  quali  ricorrano
congiuntamente i seguenti elementi:
    a)  attivita'  istituzionale  che  persegua indirizzi religiosi o
comunque inquadri l'opera di beneficienza ed  assistenza  nell'ambito
di una piu' generale finalita' religiosa;
    b)  collegamento  dell'istituzione  ad una confessione religiosa,
realizzato  per  il   tramite   della   designazione,   prevista   da
disposizioni  statutarie,  di  ministri del culto, di appartenenti ad
istituti religiosi, di rappresentanti di attivita' o di  associazioni
religiose  ovvero attraverso la collaborazione di personale religioso
come modo qualificante di gestione del servizio.
  7.  Ai  fini del riconoscimento della natura privata, sono comunque
considerate di ispirazione religiosa le IPAB per le quali  sia  stato
riconosciuto,  ai sensi dell'art. 25 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, lo svolgimento in modo precipuo di
attivita' inerenti alla sfera educativo-religiosa.
  8. Non sono, comunque, considerate di natura privata le istituzioni
di beneficienza ed assistenza, gia' amministrate dagli enti  comunali
di assistenza od in questi concentrati.
   Roma, addi' 16 febbraio 1990
                           Il Presidente del Consiglio dei Ministri
                                          ANDREOTTI
Il Ministro per gli affari regionali
  ed i problemi istituzionali
         MACCANICO